Art. 4
In vigore dal 2 dic 2004
1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi specificati all' è pari a 515 000 EUR.
2. La Presidenza e la Commissione presentano agli organi competenti del Consiglio relazioni periodiche sulla coerenza delle attività dell'Unione europea nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro, in particolare per quanto concerne le sue politiche di sviluppo, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 dell'azione comune 2002/589/PESC. La Commissione riferisce più in particolare sugli aspetti di cui all', prima frase. Dette informazioni dovranno in particolare basarsi su relazioni fornite regolarmente dall'ECOWAS nell'ambito della sua relazione contrattuale con la Commissione.
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