Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 dic 2004
L'attuazione finanziaria della presente decisione spetta alla Commissione. A tal fine essa conclude con l'ECOWAS un accordo di finanziamento sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che assumerà la forma di un aiuto non rimborsabile. L'aiuto è destinato in particolare a coprire, per un periodo di dodici mesi, le retribuzioni, le spese per gli spostamenti, le forniture e le attrezzature necessarie alla creazione dell'unità «armi leggere» in seno al Segretariato tecnico dell'ECOWAS, nonché per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell'ECOWAS. L'accordo di finanziamento che dovrà essere concluso stipulerà che l'ECOWAS assicura un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto in funzione della sua entità.
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