Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 dic 2004
1.   L'Unione europea contribuisce alla realizzazione di progetti nel quadro della moratoria dell'ECOWAS sull'importazione, l'esportazione e la produzione delle armi leggere e di piccolo calibro. 2.   A tal fine l'Unione europea apporta un contributo finanziario e fornisce un'assistenza tecnica per la creazione dell'unità «armi leggere» in seno al Segretariato tecnico dell'ECOWAS e per la trasformazione della moratoria in convenzione sulle armi leggere e di piccolo calibro tra gli Stati membri dell'ECOWAS. Le modalità di tale assistenza figurano nell'allegato.
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