Art. 9 · Etichettatura

Art. 9

Etichettatura

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Gli imballaggi di sementi recano un’etichetta ufficiale in una delle lingue ufficiali della Comunità. 2.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni: a) il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle; b) il numero di riferimento della partita; c) il mese e l'anno della chiusura; d) la specie; e) la denominazione della varietà con cui le sementi verranno commercializzate (il riferimento del costitutore, la denominazione proposta o la denominazione approvata) e, se del caso, il numero della domanda ufficiale di iscrizione della varietà; f) l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta»; g) l’indicazione «esclusivamente per prove e analisi»; h) se del caso, l’indicazione «varietà geneticamente modificata»; i) le dimensioni (solo per i tuberi-seme di patate); j) il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di semi puri o, se del caso, di glomeruli; k) in caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri o, se del caso, di glomeruli e il peso totale. 3.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 è di colore arancio.
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