Art. 8
Imballaggi e sigillatura
In vigore dal 1 dic 2004
Le sementi possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi dotati di un sistema di sigillatura. Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta ufficiale di cui all’ o sull’imballaggio. Per garantire la sigillatura il sistema di chiusura deve comportare almeno l’aggiunta dell’etichetta ufficiale o l’apposizione di un timbro ufficiale.
Nel caso di tuberi-seme di patate gli imballaggi sono nuovi e i contenitori puliti.
Storico versioni
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