Art. 37 · Scambio di informazioni

Art. 37

Scambio di informazioni

In vigore dal 1 dic 2004
Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.
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