Art. 35
Controlli della selezione conservatrice
In vigore dal 1 dic 2004
Lo Stato membro di autorizzazione può controllare la selezione conservatrice della varietà.
Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’autorizzazione, gli Stati membri si prestano un’assistenza amministrativa reciproca per quanto riguarda i controlli necessari.
Uno Stato membro può accettare che la selezione conservatrice venga effettuata in un paese terzo purché sia stato deciso, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, che i controlli delle selezioni conservatrici offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.
Storico versioni
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