Art. 3 · Domanda

Art. 3

Domanda

In vigore dal 1 dic 2004
1.   L’autorizzazione può essere richiesta dalla persona che abbia debitamente presentato una domanda di iscrizione delle varietà considerate nel catalogo dello Stato membro in questione (in seguito «il richiedente», incluso il rappresentante di tale persona, purché ufficialmente designato). 2.   Il richiedente fornisce le seguenti informazioni: a) le prove e le analisi previste; b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri in cui verranno realizzate tali prove e analisi; c) una descrizione della varietà; d) la selezione conservatrice della varietà.
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