Art. 28
Etichettatura
In vigore dal 1 dic 2004
1. Gli imballaggi di sementi sono muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità.
2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
a)
il numero di riferimento della partita;
b)
il mese e l'anno della chiusura;
c)
la specie;
d)
la denominazione della varietà con cui le sementi verranno commercializzate (il riferimento del costitutore, la denominazione proposta o la denominazione approvata) e, se del caso, il numero della domanda ufficiale di iscrizione della varietà;
e)
l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta»;
f)
se del caso, l’indicazione «varietà geneticamente modificata»;
g)
il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di semi puri o, se del caso, di glomeruli;
h)
in caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri o, se del caso, di glomeruli e il peso totale.
3. L’etichetta di cui al paragrafo 1 è di colore arancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:842:oj#art-28