Art. 25 · Varietà geneticamente modificate

Art. 25

Varietà geneticamente modificate

In vigore dal 1 dic 2004
Nel caso di varietà geneticamente modificate, l’autorizzazione può essere concessa solo se sono stati adottati tutti i provvedimenti appropriati onde evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Il materiale geneticamente modificato deve essere autorizzato a norma della direttiva 2001/18/CE (8), o a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.
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