Art. 24
Esame
In vigore dal 1 dic 2004
1. Le sementi di ortaggi vengono sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l’identità e la purezza varietali in base alla descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se disponibile, alla descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’ della direttiva 2002/55/CE.
2. I campioni sono prelevati da lotti omogenei.
3. Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati nell’allegato III della direttiva 2002/55/CE.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:842:oj#art-24