Art. 24 · Esame

Art. 24

Esame

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Le sementi di ortaggi vengono sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l’identità e la purezza varietali in base alla descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se disponibile, alla descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’ della direttiva 2002/55/CE. 2.   I campioni sono prelevati da lotti omogenei. 3.   Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati nell’allegato III della direttiva 2002/55/CE.
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