Art. 12 · Rinnovo delle autorizzazioni

Art. 12

Rinnovo delle autorizzazioni

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Fatto salvo quanto disposto dagli , le autorizzazioni di cui all’ sono rinnovabili per periodi non superiori ciascuno a un anno. 2.   La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) un riferimento all’autorizzazione iniziale; b) tutte le informazioni disponibili atte a completare le informazioni già fornite sulla descrizione, la selezione conservatrice e/o la coltivazione o l’impiego della varietà oggetto dell’autorizzazione iniziale; c) prova che la valutazione per l’iscrizione nel catalogo della varietà considerata è ancora in corso, se non altrimenti disponibili per lo Stato membro.
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