Art. 5

Art. 5

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Gli Stati membri fanno sì che le condizioni previste all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applichino unicamente agli animali da compagnia provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, di tale regolamento, in caso di: — trasferimento diretto verso lo Stato membro d’arrivo oppure — trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di destinazione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell’allegato II, parte B sezione 2 o parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003. 2.   In deroga al paragrafo 1, il trasferimento può includere il transito, per via aerea o marittima, in un paese terzo non figurante nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, purchè l’animale non fuoriesca dal perimetro di un aereoporto internazionale in tale paese o resti confinato a bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:824:oj#art-5