Art. 3

Art. 3

In vigore dal 1 dic 2004
1.   Il certificato, di cui all’, consta di un’unica pagina redatta quanto meno nella lingua dello Stato membro di destinazione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di arrivo o in inglese. 2.   Il certificato, di cui all’, è rilasciato secondo le modalità in appresso: a) le parti da I a V del certificato devono essere: i) compilate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del paese speditore o ii) compilate e firmate da un medico veterinario autorizzato dall’autorità competente e, successivamente, vistate dall’autorità competente; b) le parti VI e VII, se del caso, devono essere compilate e firmate da un veterinario abilitato all’esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore. 3.   Il certificato va corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia conforme, in cui figurino i dati di identificazione dell'animale in questione, quelli relativi alle sue vaccinazioni e il risultato del test sierologico. 4.   Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari, per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data del rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest’ultima data è antecedente.
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