Art. 43

Art. 43

In vigore dal 30 nov 2004
Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di eradicazione della BSE di cui agli articoli da 24 a 42 copre il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati, a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale. CAPO III Approvazione dei programmi di eradicazione della scrapie e relativi contributi finanziari
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