Art. 13
In vigore dal 30 nov 2004
1. Il programma di sorveglianza delle TSE presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità non supera 145 000 EUR.
Storico versioni
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