Art. 63

Art. 63

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 59 è concesso a condizione che essi vengano attuati conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sui pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) a f) seguenti: a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettono in vigore entro il 1o gennaio 2005 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; b) entro il 1o giugno 2005, viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, conformemente all', paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE; c) entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma; d) entro il 1o giugno 2006 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; e) il programma viene realizzato in maniera efficace; f) non sono stati né saranno richiesti altri contributi comunitari per tali misure. 2.   Qualora uno Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario per tale Stato membro tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.
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