Art. 49

Art. 49

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 150 000 EUR.
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