Art. 33
In vigore dal 30 nov 2004
1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 700 000 EUR, per:
a)
l'acquisto di vaccini;
b)
il costo degli esami di laboratorio;
c)
il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.
CAPITOLO VI
Febbre catarrale degli ovini
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:840:oj#art-33