Art. 29

Art. 29

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR, per: a) l'acquisto di vaccini; b) la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma.
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