Art. 21

Art. 21

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 700 000 EUR, per: a) il costo della tubercolinizzazione; b) il costo degli esami di laboratorio; c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.
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