Art. 3 · Identità e residenza dei beneficiari effettivi

Art. 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

In vigore dal 29 nov 2004
Al fine di determinare l’identità e la residenza del beneficiario effettivo così come definito nell’, l’agente pagatore conserva un'annotazione del cognome, nome e dati concernenti l’indirizzo e la residenza conformemente alla legge sammarinese in materia di contrasto all’usura e al riciclaggio. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato «Stato membro» ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o da San Marino, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.
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