Art. 2 · Definizione di beneficiario effettivo

Art. 2

Definizione di beneficiario effettivo

In vigore dal 29 nov 2004
1.   Ai fini del presente accordo, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, ossia: a) agisce come agente pagatore ai sensi dell’, o b) agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un organismo paragonabile o equivalente per l’investimento collettivo in valori mobiliari; o c) agisce per conto di un’altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all’agente pagatore l’identità di tale beneficiario effettivo conformemente all’. 2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi, o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non rientra nei casi menzionati alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1, detto agente si adopera in modo adeguato per determinare l’identità del beneficiario effettivo, a norma dell’. Se l’agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, detto agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
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