Art. 14
Riservatezza
In vigore dal 29 nov 2004
Qualsiasi informazione ricevuta da una parte contraente ai sensi del presente accordo viene trattata in maniera riservata e può essere comunicata solamente a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della parte contraente, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte contemplate nel presente accordo, delle procedure esecutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzano tali informazioni solamente per questi fini. Esse possono servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere rilasciate ad altre persone, entità, autorità o ad altra giurisdizione senza l’espresso consenso scritto dell’autorità competente della parte contraente richiesta.
Storico versioni
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