Art. 11
Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili
In vigore dal 29 nov 2004
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità all'uopo competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.
Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe a quelle dell’ del presente accordo, il presente articolo continua ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente a tali titoli di credito negoziabili:
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che prevedono clausole di lordizzazione («gross-up») e connesso rimborso anticipato,
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per i quali l'agente pagatore di cui all', è stabilito a San Marino, e
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per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.
Se e quando tutti gli Stati membri cessano di applicare disposizioni analoghe a quelle dell' del presente accordo, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:
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che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e connesso rimborso anticipato,
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per i quali un agente pagatore designato dall'emittente è stabilito a San Marino, e
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per i quali detto agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione successiva, è considerata un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a).
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato nel quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a).
2. Il presente articolo non osta a che San Marino e gli Stati membri continuino ad applicare, conformemente alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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