Art. 4
Definizione del beneficiario effettivo
In vigore dal 29 nov 2004
1. Ai fini del presente accordo si intende per «beneficiario effettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa possa dimostrare di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non è considerata il beneficiario effettivo quando:
a)
agisce come agente pagatore ai sensi dell'; oppure
b)
agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in titoli; oppure
c)
agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo Stato di residenza.
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
Storico versioni
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