Art. 3 · Base imponibile della ritenuta

Art. 3

Base imponibile della ritenuta

In vigore dal 29 nov 2004
1.   L'agente pagatore preleva la ritenuta di cui all', paragrafo 1, nel modo seguente: a) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a): sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati; b) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere; c) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c): sull'importo del pagamento d'interessi contemplato da detta lettera. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la ritenuta è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione. 3.   Imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo sullo stesso pagamento di interessi vengono scontate dall'importo della ritenuta calcolato conformemente al presente articolo. È compresa in particolare tra queste la Liechtenstein Couponsteuer con un'aliquota del 4 %.
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