Art. 10
Scambio di informazioni
In vigore dal 29 nov 2004
1. Le autorità competenti del Liechtenstein e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplati dal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamente giustificata, lo Stato interpellato fornisce, conformemente alle sue norme procedurali, le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Le informazioni ricevute dal Liechtenstein o da uno Stato membro saranno coperte da segreto d'ufficio secondo le stesse regole applicabili alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato; esse potranno essere comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte sul reddito previste dall'accordo, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopraccitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno riferire queste informazioni nel corso di udienze giudiziarie pubbliche o nell'ambito di decisioni giudiziarie.
2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato.
3. Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca una frode fiscale o una violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad una violazione analoga possono fondarsi su:
a)
documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione relativa a conti bancari;
b)
testimonianze del contribuente;
c)
informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure
d)
elementi di prova indiziari.
4. Su eventuale richiesta di uno Stato membro, il Liechtenstein avvia negoziati bilaterali con tale Stato onde definire i singoli casi che rientrano nella categoria delle «violazioni analoghe» secondo le procedure di imposizione fiscale in vigore in tale Stato.
Storico versioni
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