Art. 1
Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori del Liechtenstein
In vigore dal 29 nov 2004
1. I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all', che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato «Stato membro», da un agente pagatore stabilito sul territorio del Liechtenstein sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dall', a una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti tre anni e successivamente al 35 %.
2. Il Liechtenstein adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presente accordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Liechtenstein e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria.
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