Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 nov 2004
Fatta salva l’adozione in una data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo e il memorandum d'intesa che lo accompagna, nonché le lettere della Comunità europea che vanno scambiate ai sensi dell’, paragrafo 2 dell’accordo e dell’ultimo comma del memorandum d'intesa. Il memorandum d'intesa è approvato dal Consiglio. I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:897:oj#art-1