Art. 3
In vigore dal 29 nov 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9).
ALLEGATO
Condizioni specifiche relative a terreno originario dell'Australia cui si applica la deroga di cui all' della presente decisione
1)
Il terreno deve essere:
a)
sottoposto a trattamento termico con aria calda, a temperatura non inferiore a 121 °C, per un periodo minimo di 2 ore una volta raggiunta la temperatura interna, ovvero,
b)
essere irradiato ai raggi gamma a 50 kGray (5 Mrad).
2)
Il terreno deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Australia conformemente all'allegato VII della direttiva 2000/29/CE. Nella rubrica «Dichiarazione supplementare» il certificato conterrà la seguente indicazione «La partita è conforme alle condizioni definite nella decisione 2004/…/CE della Commissione».
3)
Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore comunica ufficialmente agli organi ufficiali competenti dello Stato membro quanto segue:
a)
il quantitativo di terreno introdotto,
b)
l'origine del terreno,
c)
la data prevista per l'introduzione,
d)
la destinazione del terreno.
4)
Il terreno è destinato esclusivamente all'ubicazione notificata conformemente al punto 3, lettera d), agli organi ufficiali competenti.
Nel caso in cui la destinazione finale sia situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il terreno è stato introdotto nel territorio comunitario, gli organi ufficiali competenti dello Stato membro d’ingresso, nel momento in cui ricevono la notifica preliminare dall'importatore, informano gli organi ufficiali competenti dello Stato membro di destinazione indicando l'ubicazione cui è destinato il terreno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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