Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 nov 2004
Gli Stati membri sono autorizzati a concedere una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE relativamente al divieto di cui al punto 14 della parte A dell'allegato III della citata direttiva per quanto riguarda il terreno originario dell'Australia. Per poter beneficiare della deroga, il terreno dev'essere sottoposto alle condizioni specifiche indicate nell'allegato, essere introdotto nella Comunità fra il 20 novembre 2004 e il 31 gennaio 2005 ed essere destinato ad una cerimonia funebre. L'autorizzazione non pregiudica altre autorizzazioni o procedure eventualmente richieste in virtù di altra normativa.
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