Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 nov 2004
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari, comprese, se del caso, disposizioni giuridiche, per garantire che i costi delle procedure amministrative e di eventuali test di laboratorio connessi con le importazioni di equidi dalla Romania in conformità degli della presente decisione siano interamente a carico dell’importatore.
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