Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 nov 2004
1.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione degli equidi menzionata agli garantisce che: a) gli equidi destinati alla macellazione immediata importati a norma dell’ siano trasportati direttamente al macello di destinazione, dove sono macellati entro 72 ore e non oltre 5 giorni dopo l’arrivo nella Comunità, b) gli identificatori iniettabili (transponder) siano rimossi nel macello di destinazione e distrutti sotto sorveglianza ufficiale; a fini di controllo gli operatori del macello trasmettono all’autorità competente una relazione mensile indicante per ciascun animale macellato il numero del certificato veterinario, la data della macellazione e la data di distruzione del transponder menzionato nei rispettivi certificati, c) gli equidi di riproduzione e di produzione importati in conformità dell’ nei primi 30 giorni successivi all’ingresso nello Stato membro di destinazione restino nell’azienda di destinazione indicata nel certificato veterinario di cui all’, paragrafo 1, a meno che l’animale, debitamente identificato a norma della decisione 2000/68/CE, sia trasportato in un macello ai fini di una macellazione immediata sotto la responsabilità dell’autorità competente. 2.   L’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento dell’arrivo nel macello o durante il soggiorno nell’azienda di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera c) attua i seguenti provvedimenti: a) verifica dell’identità degli animali, b) ispezione relativa alla salute e al benessere degli animali, c) ripetizione randomizzata dei test di laboratorio previsti dai certificati di polizia sanitaria che figurano negli allegati I e III della presente decisione, d) nel caso in cui i test effettuati a norma della lettera c) producano risultati che non corrispondono alla dichiarazione che figura nei certificati di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, verifica genetica obbligatoria sull’origine dei campioni effettuata su campioni conservati per almeno due mesi nel laboratorio che ha effettuato il primo test. 3.   L’autorità compente responsabile dei controlli nei macelli trasmette alla Commissione entro il 25 di ogni mese una relazione conforme al modello che figura all’allegato V. Tale relazione riguarda i controlli effettuati nel mese precedente e i provvedimenti presi per rimediare alle carenze riscontrate in rapporto alla salute e al benessere degli animali.
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