Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 nov 2004
Gli Stati membri di destinazione finale autorizzano le importazioni dalla Romania di equidi destinati alla macellazione immediata alle seguenti condizioni: 1) le partite di animali sono accompagnate da un certificato veterinario unico debitamente compilato a norma dell’allegato I della presente decisione e recante il visto dell’autorità competente centrale della Romania, 2) oltre alla «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm marchiata a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra, ogni animale porta un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo, 3) ogni animale è munito di un documento di identificazione a norma dell’allegato II della presente decisione indicante in particolare il numero di identificatori elettronici di cui al paragrafo 2 nonché il punto dell’impianto, 4) i test di laboratorio previsti dal certificato di cui al paragrafo 1 sono stati effettuati in un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro di destinazione su campioni chiaramente identificati con un riferimento al numero che figura sull’identificatore elettronico di cui al paragrafo 2. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, sono allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna gli animali.
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