Art. 5
Privilegi e immunità dell'EUJUST THEMIS
In vigore dal 22 nov 2004
1. All'EUJUST THEMIS è concesso uno status equivalente a quello di una missione diplomatica ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, «la convenzione di Vienna».
2. L'EUJUST THEMIS, i suoi beni, fondi e mezzi beneficiano dell'immunità nei confronti della competenza giurisdizionale penale, civile e amministrativa della parte ospitante, ai sensi della convenzione di Vienna.
3. I locali dell'EUJUST THEMIS sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono mai autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del capomissione.
4. I locali dell'EUJUST THEMIS, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
5. Gli archivi e i documenti dell'EUJUST THEMIS sono inviolabili in qualsiasi momento.
6. Alla corrispondenza dell'EUJUST THEMIS è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna.
7. Per gli articoli destinati all'EUJUST THEMIS, la parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi.
8. L'EUJUST THEMIS è esonerata da qualsiasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, per le merci e i servizi importati e relativamente ai suoi locali, purché siano destinati ai fini dell'EUJUST THEMIS. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini dell'EUJUST THEMIS, l'EUJUST THEMIS è esonerata oppure rimborsata dalla parte ospitante in relazione al pagamento di qualsiasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, compresa l'IVA, in conformità delle leggi della parte ospitante.
Storico versioni
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