Art. 4
In vigore dal 22 nov 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,
da una parte, e
la GEORGIA, in seguito denominata «parte ospitante»,
dall'altra,
in seguito insieme denominate le «parti»,
TENUTO CONTO:
(1)
della lettera del primo ministro Zurab Zhvania della parte ospitante, del 3 giugno 2004, in cui si invita l'UE ad avviare una missione sullo Stato di diritto e si prevede la definizione di opportune disposizioni tra il governo della parte ospitante e l'UE,
(2)
della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 30 giugno 2004, in cui si accetta l'invito,
(3)
dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in data 28 giugno 2004, dell'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'UE sullo Stato di diritto nella parte ospitante, EUJUST THEMIS,
(4)
del fatto che la durata prevista dell'EUJUST THEMIS è di 12 mesi,
(5)
dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri, firmato il 22 aprile 1996, che contiene disposizioni sulla cooperazione in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fondamentali,
(6)
del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza della missione dell'UE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:924:oj#art-4