Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 nov 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21. TRADUZIONE ACCORDO tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE», da una parte, e la GEORGIA, in seguito denominata «parte ospitante», dall'altra, in seguito insieme denominate le «parti», TENUTO CONTO: (1) della lettera del primo ministro Zurab Zhvania della parte ospitante, del 3 giugno 2004, in cui si invita l'UE ad avviare una missione sullo Stato di diritto e si prevede la definizione di opportune disposizioni tra il governo della parte ospitante e l'UE, (2) della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 30 giugno 2004, in cui si accetta l'invito, (3) dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in data 28 giugno 2004, dell'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'UE sullo Stato di diritto nella parte ospitante, EUJUST THEMIS, (4) del fatto che la durata prevista dell'EUJUST THEMIS è di 12 mesi, (5) dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri, firmato il 22 aprile 1996, che contiene disposizioni sulla cooperazione in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fondamentali, (6) del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza della missione dell'UE, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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