Art. 7
In vigore dal 22 nov 2004
Il protocollo n. 4 dell’ASA sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:
1.
Nell'«indice», al titolo II, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Cumulo bilaterale nella Comunità»
2.
Nell'«indice», al titolo II, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Cumulo bilaterale nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia»
3.
All', il titolo è sostituito dal seguente:
«Cumulo bilaterale nella Comunità»
4.
L' è sostituito dal seguente:
«I materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'.»
5.
L' è sostituito dal seguente:
«I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'.»
6.
All', paragrafo 2, lettere a), b), c), d), ed e), all', paragrafo 4, e all’articolo 31, paragrafo 1, i termini «Stato membro della CE» e «Stati membri della CE» sono sostituiti da:
«Stato membro della Comunità» e «Stati membri della Comunità».
7.
L', paragrafo 1, nella versione italiana resta invariato come segue:
«1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»
8.
L', paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.»
9.
L', paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.»
10.
L', paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
“EXPEDIDO A POSTERIORI”,
“VYSTAVENO DODATEČNĚ”,
“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,
“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”,
“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,
“ISSUED RETROSPECTIVELY”,
“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,
“RILASCIATO A POSTERIORI”,
“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,
“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,
“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,
“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,
“AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,
“EMITIDO A POSTERIORI”,
“IZDANO NAKNADNO”,
“VYDANÉ DODATOČNE”,
“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,
“UTFÄRDAT I EFTERHAND”,
“ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО”.»
11.
L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
“DUPLICADO”,
“DUPLIKÁT”,
“DUPLIKAT”,
“DUPLIKAT”,
“DUPLIKAAT”,
“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,
“DUPLICATE”,
“DUPLICATA”,
“DUPLICATO”,
“DUBLIKĀTS”,
“DUBLIKATAS”,
“MÁSODLAT”,
“DUPLIKAT”,
“DUPLICAAT”,
“DUPLIKAT”,
“SEGUNDA VIA”,
“DVOJNIK”,
“DUPLIKÁT”,
“KAKSOISKAPPALE”,
“DUPLIKAT”,
“ДУПЛИКАТ”.»
12.
L'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»
13.
All'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini «Commissione europea» sono sostituiti da «Commissione delle Comunità europee».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:896:oj#art-7