Art. 5 · Prodotti agricoli trasformati

Art. 5

Prodotti agricoli trasformati

In vigore dal 22 nov 2004
1.   L’, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal seguente: «1.   La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I, II e III, in base alle condizioni ivi indicate.» 2.   La tabella che figura nell’allegato II del protocollo n. 3 dell’ASA è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato V del presente protocollo. 3.   Il testo che figura nell’allegato VI del presente protocollo è aggiunto al protocollo n. 3 dell’ASA e ne costituisce l’allegato III. 4.   Nel protocollo n. 3 dell'ASA, dopo l' è aggiunto il seguente articolo: « Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente protocollo, un valore residuo pari o inferiore all'1 %, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:896:oj#art-5