Art. 16

Art. 16

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data. 2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione. 3.   Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.
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