Art. 15

Art. 15

In vigore dal 22 nov 2004
1.   La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure. 2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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