Art. 12 · Merci in transito

Art. 12

Merci in transito

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché tali merci siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e alla data dell'adesione siano in viaggio oppure si trovino in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nel nuovo Stato membro in questione. 2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
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