Art. 11 · Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

Art. 11

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate o dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che: a) l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA; b) la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi al più tardi il giorno precedente alla data dell’adesione; c) la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione. 2.   L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che: a) tale disposizione sia prevista anche nell'accordo concluso precedentemente alla data dell'adesione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità; e b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo. Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’ASA. 3.   Le domande di controllo a posteriori delle prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell’origine in questione e possono essere presentate da dette autorità per un periodo di tre anni dall’accettazione della prova dell’origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.
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