Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 nov 2004
Le possibilità di pesca fissate all' del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna : 18 unità Francia : 21 unità Italia : 1 unità; b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna : 20 unità Portogallo : 5 unità; Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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