Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2004
In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.
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