Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 nov 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4. (2)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/624/CE (GU L 280 del 31.8.2004 pag. 34). (3)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (4)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:781:oj#art-3