Art. 7 · Cooperazione in materia di procedure doganali

Art. 7

Cooperazione in materia di procedure doganali

In vigore dal 16 nov 2004
Le parti contraenti dichiarano il proprio impegno ad agevolare la legittima circolazione delle merci e si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati, con l’intento di attuare tale impegno in conformità delle disposizioni del presente accordo.
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