Art. 6 · Ambito della cooperazione

Art. 6

Ambito della cooperazione

In vigore dal 16 nov 2004
1.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale. In particolare, esse cercano di cooperare al fine di: a) stabilire e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare e garantire un rapido scambio di informazioni; b) agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali; c) occuparsi di qualsiasi altra questione amministrativa connessa al presente accordo che possa occasionalmente richiedere la loro azione comune. 2.   Le parti contraenti si impegnano a sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi nel settore doganale, tenendo conto delle attività svolte a tale riguardo dalle organizzazioni internazionali. 3.   Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.
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