Art. 16 · Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

Art. 16

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

In vigore dal 16 nov 2004
1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte contraente ritenga che prestare assistenza nel quadro del presente accordo: a) potrebbe pregiudicare la sovranità della Repubblica popolare cinese o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è stata chiesta assistenza ai sensi del presente accordo; o b) potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all', paragrafo 2; o c) violerebbe un segreto industriale, commerciale o professionale. 2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere. 3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda. 4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.
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