Art. 15
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 16 nov 2004
1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica e, se necessario, sono immediatamente confermate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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