Art. 15 · Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

Art. 15

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 16 nov 2004
1.   L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2.   Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica e, se necessario, sono immediatamente confermate per iscritto.
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